Art. 1 – Principi generali e finalità

 

1. Il presente regolamento disciplina il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte (nel seguito “Dipartimento”) dell’Università di Roma “Tor Vergata”, istituito con Decreto Rettorale n. 996 il 2 maggio 2012.

2. Il Dipartimento promuove, coordina e gestisce l’attività di ricerca e di didattica nelle aree disciplinari di competenza, fermi restando il principio di libertà di ricerca e di insegnamento di ogni singolo docente e ricercatore afferente al Dipartimento e il diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti necessari alla ricerca.

3. Il Dipartimento è sede di attività di ricerca, formazione universitaria e post-universitaria, consulenza a enti pubblici e privati. In particolare, il Dipartimento:

a) coordina ed esegue attività e programmi di ricerca nelle aree disciplinari di riferimento;

b) organizza e/o concorre ad organizzare corsi per il conseguimento di titoli di Dottore di Ricerca nelle Aree disciplinari di competenza;

c) sovrintende allo svolgimento e alla programmazione dell’attività didattica dei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento;

d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all’estero e può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche;

e) delibera sul reclutamento dei posti di Professore di ruolo e di Ricercatore, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

f) effettua a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall’Amministrazione centrale. Il Dipartimento garantisce a tutti gli afferenti di cui al successivo Art. 3 un equo e regolamentato accesso alle risorse.

 

Art. 2 – Afferenze e struttura

 

1. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico e amministrativo a esso assegnato dagli organi centrali dell’Ateneo.

2. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.

4. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, nonché i Master di primo e di secondo livello. Al Dipartimento afferiscono altresì i Corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di specializzazione.

5. Il Dipartimento può afferire a una Facoltà, costituita insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea. La costituzione l’afferenza e la disafferenza alla Facoltà viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

6. Qualora non afferisca a una Facoltà, il Dipartimento deve costituire al proprio interno la Commissione paritetica, in base alle norme del successivo articolo 6.

7. Sono organi del Dipartimento:

  • Il Direttore;
  • La Giunta di Dipartimento;
  • Il Consiglio di Dipartimento;
  • La Commissione paritetica.

Art. 3 – Direttore del Dipartimento

 

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio.

2. In particolare, spetta al Direttore:

a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;

b) assicurare l’osservanza nell’ambito del Dipartimento delle norme dell’ordinamento universitario nazionale ed europeo, dello Statuto e dei regolamenti;

c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità;

d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l’organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;

e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente;

g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo;

h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni.

3. Inoltre spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta:

a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti;

c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

e) formulare, sentito il Consiglio di corso di studio, ove costituito, o il Comitato di gestione di cui al successivo art. 7 comma 4, le proposte sull’ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

f) formulare proposte sull’attivazione o – su iniziativa del Collegio dei docenti – sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

g) formulare proposte sull’attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché – su iniziativa del Collegio dei docenti – sui relativi programmi e sulle modifiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

h) formulare – su iniziativa del Collegio dei docenti – proposte sull’organizzazione, sul funzionamento e sui programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

i) formulare proposte elaborate su base triennale sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico e amministrativo, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

l) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

m) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

n) formulare proposte sull’organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio, o del Comitato di gestione di cui al successivo art. 7 comma 4, sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

o) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

p) formulare proposte sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico e amministrativo assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

q) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

r) formulare proposte, relativamente al proprio ambito, sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

s) formulare proposte sul regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.

6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.

7. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

 

Art. 4 – Consiglio del Dipartimento

 

1. Il Consiglio è l´organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

2. In particolare, spetta al Consiglio:

a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;

b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento;

c) deliberare, sentito il Consiglio di corso di studio interessato, o il Comitato di gestione di cui al successivo art. 7 comma 4, sull’ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto;

d) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulla istituzione, attivazione o sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione;

e) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulle proposte di attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché sui relativi programmi;

f) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sull’organizzazione, sul funzionamento e sui programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime;

g) deliberare sulle proposte di reclutamento elaborate su base triennale, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico e amministrativo, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;

h) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;

i) deliberare, dopo aver sentito il Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente, sulle richieste di concorso o di trasferimento dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite. È competente per l’area scientifico-disciplinare prevalente il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell’area scientifico-disciplinare; qualora i professori di un’area scientifico-disciplinare afferiscano a più dipartimenti, il Dipartimento competente è quello al quale afferiscono il maggior numero dei professori del settore concorsuale;

l) deliberare, sentito il Dipartimento di provenienza, sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;

m) deliberare sull’organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento e tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di corso di studio, ove costituiti, o dei Comitati di gestione di cui al successivo art. 7 comma 4;

n) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) deliberare sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico e amministrativo assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;

p) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

q) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri fini istituzionali e all’organizzazione dell’attività del personale tecnico e amministrativo;

r) deliberare in ordine all’uso dei beni in dotazione al Dipartimento;

s) proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

t) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;

u) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell’Ateneo;

v) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore. Non sono in nessun caso delegabili le funzioni relative all’approvazione del budget, alla programmazione, alla sua attuazione in base alle risorse disponibili, alle chiamate dei docenti, nonché all’approvazione dei regolamenti e delle relative modifiche.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l’istituzione di commissioni istruttorie.

6. Di norma il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all’ordine del giorno.

7. Il Consiglio è composto da:

a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

 

Art. 5 – Giunta del Dipartimento

 

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. La Giunta non può in nessun caso assumere funzioni deliberative spettanti al Consiglio di Dipartimento salvo nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4.

2. La Giunta è composta da:

a) il Direttore;

b) il Vicedirettore;

c) i Coordinatori dei corsi di studio di riferimento di cui al successivo art. 8, e i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, se membri del Dipartimento;

d) una rappresentanza elettiva dei professori e ricercatori stabilita nella misura del 15 per cento del totale degli afferenti.

3. Nella componente elettiva della giunta sono eleggibili tutti i professori e ricercatori (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) afferenti al Dipartimento senza distinzione di fascia e area disciplinare e che non siano già componenti di diritto. Costituiscono elettorato attivo tutti i professori e ricercatori (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) afferenti al Dipartimento.

4. L’elezione dei componenti della Giunta viene indetta dal Direttore e avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può indicare un solo candidato.

5. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.

6. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici. Qualora un membro elettivo si dimetta o cessi di afferire al Dipartimento nel corso del mandato si procede alla elezione di un componente sostitutivo entro un mese dalla data delle dimissioni.

7. Di regola la Giunta è convocata almeno ogni mese.

 

Art. 6 – Commissione paritetica del Dipartimento

 

1. Qualora non afferisca a una Facoltà presso il Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; elabora proposte per il Nucleo di valutazione ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche; formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.

3. La Commissione paritetica è composta da:

a) quattro professori di ruolo e ricercatori, eletti dalla Giunta e scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento;

b) quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca del Dipartimento e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell’Ateneo.

4. I professori di ruolo e i ricercatori durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.

 

Art. 7 – Corsi di studio

 

1. Al Dipartimento afferiscono uno o più Corsi di studio (Corsi di laurea, di laurea magistrale, di diploma) e Master di primo e di secondo livello secondo le norme previste dal Titolo III del “Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Ateneo di Tor Vergata.

2. Qualora alla realizzazione di un Corso di studio concorrano più Dipartimenti, che assicurino almeno il venti per cento dei crediti di base e caratterizzanti necessari al conseguimento del titolo, il Corso può afferire a quei Dipartimenti, associati tra loro. In tal caso, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso. Al momento dell’istituzione di un Corso i Dipartimenti promotori individuano il Dipartimento di riferimento, di norma scegliendo il Dipartimento che assicura il maggior numero di crediti di base e caratterizzanti.

3. I docenti del Dipartimento possono afferire dal punto di vista didattico a due Corsi di studio purché di diverso livello e partecipare ai relativi organi gestionali. Restano impregiudicate le normative e i regolamenti nazionali che regolano le afferenze organiche ai fini del calcolo dei requisiti minimi per la sussistenza dei Corsi di Laurea.

4. Per ogni Corso di studio, con eccezione di quelli afferenti a più Dipartimenti di cui al precedente comma 2, viene istituito un Comitato di gestione del Corso di studio, composto dai docenti afferenti al Corso stesso. Al Comitato spettano il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento. Al Comitato possono partecipare i docenti non di ruolo che svolgono attività didattica nell’ambito del Corso di studio.

5. A ogni Corso di studio è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di Dipartimento (su proposta del Comitato di gestione) ovvero dal Consiglio di corso di studio ove costituito. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

 

Art. 8 – Consiglio di Corso di studio

 

1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 7, comma 2 deve essere istituito un Consiglio di corso di studio.

2. Al Consiglio spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento. In particolare, il Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di studio e formula proposte in tema di ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei piani di studio individuali e monitoraggio sulle attività didattiche. Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle attività didattiche.

3. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e ricercatori che afferiscono al Corso di studio. Il numero, i criteri e le modalità di designazione dei componenti sono definiti nel regolamento del Corso di studio, deliberato dal Dipartimento di riferimento, d’intesa con gli altri Dipartimenti associati.

4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. Più corsi di studio possono istituire un Consiglio di corso comune.

6. Corsi di studio di laurea e corsi di studio di laurea magistrale istituiscono un unico Consiglio di corso quando sono omonimi e non prevedono debiti formativi nei requisiti necessari per l’iscrizione.

 

Art. 9 – Corsi di Dottorato di ricerca

 

1. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di Dottorato di ricerca istituiti nelle aree disciplinari di sua pertinenza. Il Dipartimento può altresì proporre al Senato Accademico la soppressione o l’istituzione di Corsi di Dottorato, su delibera a maggioranza assoluta degli afferenti al Consiglio di Dipartimento.

2. Per ogni altro aspetto i corsi di Dottorato sono disciplinati dal “Regolamento dei Corsi di Dottorato” dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”.

 

Art. 10 – Centri di ricerca interdipartimentali e dipartimentali

 

1. Il Dipartimento può istituire Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali con la finalità di promuovere e organizzare attività scientifica di eccellenza in specifici ambiti disciplinari.

2. L’istituzione e l’organizzazione dei Centri di ricerca interdipartimentali sono regolate dagli Articoli 14 e 15 del “Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”.

3. L’istituzione di un Centro di ricerca dipartimentale deve essere sottoscritta da almeno dieci docenti dell’Ateneo di cui almeno 8 afferenti al Dipartimento. La proposta deve indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell’iniziativa e i vantaggi che ne derivano; deve contenere l’indicazione del Dipartimento di riferimento al quale affidare la gestione, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento del Centro; la proposta deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta dei componenti e deve essere successivamente comunicata al Senato accademico. Si applicano le disposizioni di Ateneo di cui al precedente comma 2.

4. Presso ciascun Centro è istituito un Consiglio scientifico, che è organo di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche.

5. Il Consiglio scientifico è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Centro. Possono essere membri del Consiglio scientifico anche studiosi ed esperti esterni. La loro afferenza è valutata e deliberata dal Consiglio stesso.

6. Il Consiglio scientifico elegge un Coordinatore, definendone la durata del mandato. Il Coordinatore è eletto tra i componenti del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Il Coordinatore presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle delibere.

 

Art. 11 – Sezioni di Dipartimento

 

1. Su delibera del Consiglio il Dipartimento può articolarsi in Sezioni. Le Sezioni possono avere durata determinata o indeterminata. Le sezioni a durata determinata sono create in relazione a programmi di ricerca di particolare importanza; le sezioni a durata indeterminata sono finalizzate a favorire la conduzione e il coordinamento delle attività di ricerca e di didattica in determinate aree tematiche disciplinari e interdisciplinari.

2. L’istituzione di una Sezione dipartimentale deve essere sottoscritta da almeno otto docenti afferenti al Dipartimento. La proposta deve indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche e didattiche dell’iniziativa e i vantaggi che ne derivano; la proposta deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. La Sezione può istituire un Consiglio scientifico, che è organo di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche della stessa. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono alla sezione.

4. Il Consiglio scientifico elegge un Coordinatore, definendone la durata del mandato. Il Coordinatore è eletto tra i componenti del Consiglio stesso, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Il Coordinatore presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle delibere.

5. Le Sezioni non possono avere rappresentatività istituzionale esterna.

6. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa ma possono fruire di un proprio fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sulla base di un motivato piano preventivo e gestito dal Coordinatore. Alle sezioni per lo svolgimento delle loro funzioni può eventualmente essere assegnato personale tecnico e amministrativo nei tempi e nelle forme deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

7. Al termine di ogni anno la Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e un piano preventivo per l’anno successivo sulla base dei quali il Consiglio di Dipartimento assume le proprie deliberazioni nel quadro della programmazione dell’attività scientifica.

8. Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti può deliberare la soppressione motivata di una Sezione.

 

Art. 12 – Commissioni

 

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni tematiche a tempo determinato e Commissioni a tempo indeterminato, nominate con provvedimento del Direttore, su delibera del Consiglio, che può scioglierle in qualsiasi momento.

2. Le Commissioni a tempo indeterminato sono di norma costituite per la gestione di attività relative al funzionamento del Dipartimento (ricerca, gestione spazi, iniziative editoriali, e così via) e decadono in occasione dell’elezione del Direttore.

3. Le commissioni a tempo determinato sono di norma costituite per l’esame e l’istruzione delle attività dipartimentali su temi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio.

4. Le Commissioni hanno un Presidente nominato dal Direttore e indicato all’atto della istituzione della Commissione.

 

Art. 13 – Norma di garanzia

 

Contro le decisioni del Consiglio ritenute lesive – a giudizio dell’interessato – del principio di libertà di ricerca e di insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore entro trenta giorni successivi all’approvazione del verbale della riunione del Consiglio in cui la delibera contestata è stata votata.

 

Art. 14 – Norme finali

 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le normative europee o nazionali riguardanti specifiche categorie di strutture didattiche e di ricerca, lo “Statuto di Ateneo” e il “Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Università di Roma Tor Vergata.

2. Ogni modifica al Regolamento deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio. L’oggetto della modifica deve comparire esplicitamente all’ordine del giorno. La votazione sulla modifica viene effettuata nella prima adunanza successiva a quella in cui è stata proposta.

 

Art. 15 – Norme transitorie

 

1. In virtù delle norme del “Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca” dell’Università di Roma “Tor Vergata” nel momento della sua istituzione afferiscono al Dipartimento di Studi letterari, filosofici e storia dell’arte​ i seguenti Corsi di Laurea:

a) Corsi di Laurea di pertinenza del Dipartimento:

  • Filosofia (LT e LM);
  • Letteratura italiana, filologia moderna e linguistica (LM);
  • Scienze dell’informazione, della comunicazione e dell’editoria (LM);
  • Storia dell’arte (LM);
  • Conservazione e restauro dei beni culturali (ciclo unico).

b) Corsi di Laurea condivisi con altri Dipartimenti:

  • Beni culturali (LT – Dipartimento di riferimento: Storia, patrimonio culturale, formazione e società);
  • Archeologia, filologia, letterature e storia dell’antichità (LM – Dipartimento di riferimento: Storia, patrimonio culturale, formazione e società);
  • Lettere (LT);
  • Lingue e letterature europee ed americane (LM – Dipartimento di riferimento: Storia, patrimonio culturale, formazione e società);
  • Lingue nella società dell’informazione (LT).